Dal 7 luglio 2026 è in vigore la Legge 9 giugno 2026, n. 104, la cosiddetta «Legge Valditara» sul consenso informato preventivo. In sostanza: quando a scuola si affrontano temi legati alla sessualità al di fuori del programma ordinario, la scuola deve prima chiedere il permesso scritto ai genitori. Il Dipartimento Scuola di Pro Vita & Famiglia ha pubblicato una guida pratica per le famiglie: qui ne riassumiamo i punti essenziali, per capire quando serve il tuo consenso, che cosa deve fare la scuola e come muoverti se qualcosa non torna.
✓Alle medie e alle superiori serve il tuo consenso scritto per le attività sulla sessualità fuori dal programma ordinario.
✓All’infanzia e alla primaria queste attività sono vietate, anche con il consenso.
✓La richiesta deve arrivare almeno 7 giorni prima, con materiali, contenuti e nomi dei relatori.
✓Il silenzio non vale come consenso e un modulo generico a inizio anno non basta.
✓Se neghi il consenso, tuo figlio ha diritto a un’attività alternativa prevista nel PTOF.
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La legge in breve: chi riguarda e da quando
La Legge 104/2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno ed è in vigore dal 7 luglio 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ne ha poi spiegato l’applicazione alle scuole con la Nota n. 4712 del 14 settembre 2026, e il Ministro ha scritto alle famiglie all’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.
Per capire che cosa vale per tuo figlio servono due informazioni: quale scuola frequenta e che tipo di attività viene proposta.
Due regimi diversi
●Scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori): le attività sulla sessualità non previste dalle Indicazioni nazionali si possono svolgere solo come progetti o attività extracurricolari, e solo con il consenso informato preventivo.
●Scuola dell’infanzia e primaria: sono escluse in ogni caso le attività sulla sessualità, salvo quanto già previsto dalle Indicazioni nazionali. Qui il consenso non serve, perché l’attività non si può proprio fare.
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I tre tipi di attività scolastiche
●Attività curricolari: le lezioni ordinarie previste dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida del Ministero. Per i contenuti biologici e sanitari non serve il consenso.
●Integrazione e ampliamento dell’offerta formativa: progetti che la scuola inserisce nel proprio PTOF e svolge in orario scolastico. Serve il consenso e, se lo neghi, la scuola deve garantire un’attività formativa alternativa.
●Attività extracurricolari: attività facoltative fuori dall’orario scolastico, per esempio il pomeriggio. Serve il consenso e, se non lo dai, tuo figlio semplicemente non partecipa, senza dover giustificare nulla.
Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento in cui la scuola dichiara tutto ciò che offre. Lo trovi sul sito dell’istituto e sul portale «Scuola in Chiaro». Un’attività citata nel PTOF non diventa per questo «curricolare»: i contenuti obbligatori delle lezioni li stabiliscono le Indicazioni nazionali, non la singola scuola.
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Quando il consenso non serve
Secondo la Nota del Ministero, restano lezioni ordinarie, senza bisogno del tuo consenso:
●la conoscenza degli apparati e delle funzioni riproduttive e del concepimento, nelle Scienze;
●le trasformazioni legate allo sviluppo puberale;
●i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili;
●l’educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette, all’empatia e al contrasto di violenza, discriminazioni e bullismo, quando è riconducibile agli obiettivi curricolari.
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Quando il consenso è obbligatorio
La legge parla di «temi attinenti all’ambito della sessualità»: una formula ampia, che non si limita all’educazione sessuale in senso stretto. Secondo la Guida, a titolo di esempio, il consenso è dovuto quando la scuola, direttamente o tramite esterni, affronta:
●identità di genere, indicata espressamente dalla Nota del Ministero anche quando è trattata in modo indiretto;
●orientamento sessuale;
●la critica dei ruoli e degli stereotipi di genere come tema di approfondimento (la pari dignità tra uomo e donna, invece, resta educazione al rispetto e non richiede consenso);
●modelli familiari e filiazione;
●affettività sessuale e relazioni di coppia;
●temi come contraccezione, aborto e procreazione assistita.
Se a scuola, in qualsiasi forma, si tratta la sessualità oltre l’aspetto strettamente biologico, fisiologico o sanitario, la scuola deve attivare la procedura per il consenso. Conta il contenuto, non il titolo dell’attività né il luogo: vale anche in gita o durante un evento fuori dall’aula.
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«Educazione al rispetto»: le tre domande da farsi
Molte attività vengono presentate come «educazione al rispetto», «alle emozioni» o «prevenzione del bullismo». Sono esenti dal consenso solo se restano dentro gli obiettivi curricolari, con contenuti e linguaggi adatti all’età. Per verificarlo, la Guida suggerisce tre domande:
●A quale obiettivo curricolare è ricondotta l’attività (materia e voce delle Indicazioni nazionali o delle Linee guida)?
●I contenuti concreti (testi, slide, video, schede) restano nei limiti di quell’obiettivo?
●Vengono toccati, anche indirettamente, identità di genere, orientamento sessuale, ruoli e stereotipi di genere o altri aspetti non biologici della sessualità?
Se la scuola non sa rispondere alle prime due, oppure la risposta alla terza è sì, serve il consenso. Chiedi chiarimenti al docente, al coordinatore di classe o al Dirigente, e fallo per iscritto, così resta traccia.
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Che cosa deve contenere la richiesta di consenso
Per i progetti in orario scolastico e per le attività extracurricolari, la scuola deve chiederti il consenso per iscritto, entro il settimo giorno prima dell’attività, mettendo a disposizione il materiale didattico prima o insieme alla richiesta. Controlla che ci sia tutto:
Checklist della richiesta
●finalità e obiettivi educativi e formativi;
●contenuti, argomenti e modalità di svolgimento;
●il materiale didattico da visionare: libri, video, questionari, presentazioni;
●gli eventuali esperti esterni, enti o associazioni, con nome, qualifica e curriculum;
●solo per i progetti in orario scolastico, la natura dell’attività alternativa per chi non aderisce.
Se manca anche un solo elemento, la richiesta è incompleta: puoi chiedere per iscritto di integrarla e non firmare finché non è completa. Il silenzio non è consenso, e un’autorizzazione generica firmata a inizio anno «per tutte le attività» non copre attività future non specificate. Se la scuola manda una circolare con un elenco di attività «esenti», ricorda che una circolare non può allargare le esenzioni previste da legge e Nota del Ministero.
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Esperti esterni, docente in classe e Patto di corresponsabilità
●Esperti esterni: per qualsiasi attività, non solo su questi temi, serve la delibera del Collegio dei docenti e l’approvazione del Consiglio d’Istituto, dove siedono anche i rappresentanti dei genitori.
●Docente presente: durante queste attività con alunni minorenni deve esserci sempre un insegnante, anche se a parlare è un esperto esterno.
●Patto Educativo di Corresponsabilità: ogni scuola deve aggiornarlo dall’anno 2026/2027, indicando come raccoglie il consenso. Chiedine una copia in segreteria.
Per questo è prezioso candidarsi come rappresentante dei genitori nei Consigli di classe e d’Istituto, o sostenere chi lo fa: è lì che si decide chi entra nelle classi dei nostri figli.
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Scuola dell’infanzia e primaria: che cosa è consentito
Le Indicazioni nazionali prevedono una prima conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali fin dall’infanzia e, alla primaria, lo studio degli apparati riproduttivi nelle Scienze. Restano anche l’educazione al rispetto e il contrasto a violenza e discriminazione, con linguaggi adatti all’età.
Tutto il resto dell’ambito sessuale è escluso, a prescindere dal consenso. Se ti viene segnalata un’attività che non ti convince, valuta il contenuto concreto e chiedi per iscritto al Dirigente quale voce delle Indicazioni nazionali la prevede. Per i nidi (0-3 anni) la legge non detta regole specifiche, ma resta il tuo diritto di sapere che cosa viene proposto a tuo figlio e di conoscere i materiali.
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Se la scuola non rispetta la legge
La Guida individua i casi più frequenti: richiesta incompleta o tardiva, attività presentata come «normale lezione» ma con contenuti che non lo sono, attività diversa da quella comunicata, attività già svolta senza averti interpellato. Il percorso consigliato va per gradi:
La scala dei rimedi
●1. Richiesta scritta di integrazione, prima di firmare, indicando che cosa manca. Meglio via PEC o consegnata in segreteria con protocollo.
●2. Reclamo formale al Dirigente, se l’attività si è svolta senza consenso valido o diversamente da quanto comunicato, chiedendo una risposta scritta.
●3. Segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale, se il Dirigente non risponde o la violazione si ripete.
●4. Ricorso al TAR, solo nei casi più gravi e dopo aver sentito un legale: di regola va presentato entro 60 giorni.
Prima di tutto, conviene sempre un dialogo civile e collaborativo con docenti e Dirigente, magari chiedendo un appuntamento. La traccia scritta serve quando l’incontro non basta. La Guida contiene anche modelli di lettera già pronti da personalizzare.
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Domande frequenti
La legge vale anche per le scuole paritarie?
Sì, a quanto risulta: la Nota del Ministero si rivolge anche ai coordinatori delle scuole paritarie, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione.
Posso esonerare mio figlio dalla lezione di Scienze sull’apparato riproduttivo?
No: è programma ordinario. Puoi però chiedere al docente che cosa verrà trattato e con quali materiali, per verificare che resti nel perimetro biologico e sanitario.
Ho negato il consenso e mio figlio resterà in biblioteca. Va bene?
Per i progetti in orario scolastico non basta una semplice sorveglianza: serve un’attività formativa alternativa prevista nel PTOF, affidata ai docenti e comunicata insieme alla richiesta. Se non ti viene indicata, chiedila per iscritto.
Siamo separati con affidamento condiviso: basta la firma di uno?
Le decisioni importanti per i figli vanno prese di comune accordo. Se un genitore nega e l’altro concede, la scuola dovrebbe attendere l’accordo.
Posso dare il consenso dal registro elettronico?
Di regola sì, se la dichiarazione è riconducibile a te (per esempio con credenziali personali) e la richiesta è completa. Conserva sempre una copia.
Mio figlio va alle medie e vuole partecipare anche se io ho detto no.
Fino ai 18 anni il consenso spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. Dalla maggiore età lo presta lo studente.
Posso revocare il consenso già dato?
La legge non lo disciplina, ma puoi comunicare per iscritto la revoca prima dell’attività: la scuola dovrebbe tenerne conto.
Il Patto di corresponsabilità non parla del consenso, ma devo firmarlo.
Puoi firmarlo aggiungendo una riserva: «Sottoscrivo ferme restando le disposizioni sul consenso informato preventivo previste dalla Legge 9 giugno 2026, n. 104». Il tuo diritto deriva comunque dalla legge.
Ho sentito parlare di un referendum. Cosa cambia oggi?
È stata promossa un’iniziativa referendaria per abrogare la Legge 104/2026. Finché non c’è un eventuale voto, la legge resta pienamente in vigore e i tuoi diritti restano validi.
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Fonti e approfondimenti
●Testo della Legge 9 giugno 2026, n. 104 su Normattiva.
●Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 4712 del 14 settembre 2026.
●«Guida al consenso informato preventivo» del Dipartimento Scuola di Pro Vita & Famiglia, con i modelli di lettera per la scuola. Per segnalazioni e dubbi: scuola@provitaefamiglia.it.
La scuola educa insieme alla famiglia, mai al suo posto. Conoscere i propri diritti è il primo modo per costruire con la scuola un’alleanza vera.
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Questo articolo ha finalità informative e sintetizza la normativa vigente e la Guida del Dipartimento Scuola di Pro Vita & Famiglia. Non sostituisce una consulenza legale: per casi specifici rivolgersi a un professionista. Aggiornato a ottobre 2026.


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